Art. 4.
(Funzioni e compiti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di prevenzione).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, tenuto conto delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3, comma 1, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari e nei limiti delle risorse indicate nel Fondo sanitario nazionale, progetti obiettivo, azioni programmatiche e altre idonee iniziative diretti a:

          a) definire un programma articolato che assicuri la formazione e l'aggiornamento

 

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professionali del personale medico sull'endometriosi;

          b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate all'endometriosi;

          c) definire i test diagnostici e di controllo per le pazienti affette da endometriosi.